Art. 2.

      1. L'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - 1. La cittadinanza è riconosciuta con atto del prefetto competente per territorio, denominato "attestato di riconoscimento della cittadinanza italiana", a richiesta dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare».